Rinunciare al diritto di proprietà e liberarsi dell'immobile
E' possibile rinunciare alla proprietà immobiliare ?
La volontà di rinunciare alla proprietà o ad altri diritti reali su un bene può dipendere, oltre che da motivi fiscali, anche dall'assenza di interesse e dallo scarso valore assunto dal bene nel corso del tempo. In un contesto di crisi economica, essere titolari di un diritto di proprietà su un immobile può essere particolarmente oneroso e pertanto la rinuncia può essere una scelta opportuna per evitare il pagamento di tasse o spese di manutenzione e gestione.
In caso di rinuncia alla proprietà immobiliare, il bene viene ceduto allo Stato con l’effetto di trasferire i costi di gestione a quest'ultimo.
L’atto di rinuncia è generalmente ritenuto ammissibile, ma deve essere compiuto con le dovute cautele.
Due sono le situazioni in cui ci si può trovare:
Nel caso in cui si voglia rinunciare a un bene che appartiene in comunione a più soggetti e si voglia dunque rinunciare alla propria quota, alla rinuncia non segue l’acquisto della quota da parte dello Stato, ma si verificherà l’incremento delle quote degli altri comproprietari del bene. L’espansione del diritto di proprietà si avrà anche senza il consenso degli altri comproprietari e non potranno opporsi all'accrescimento della parte di loro spettanza.
Qualora gli altri comproprietari non abbiano interesse a tale acquisizione, gli stessi potranno unicamente rinunciare all’intera quota accresciuta. Se il bene dovesse rimane in capo ad uno soltanto dei proprietari, questi potrà rinunciare a sua volta in favore dello Stato.
Rinuncia alla proprietà di immobile di cui si è unico proprietario
In caso di unico proprietario, la rinuncia alla proprietà di un bene immobile comporta il passaggio del diritto in favore dello Stato. La legge non prevede espressamente che il proprietario di un immobile o un terreno possa rinunciare alla sua proprietà.
Tuttavia, tale possibilità si deduce in base a quanto disposto dall'articolo 827 del codice civile, ai sensi del quale i beni immobili, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio dello Stato che dunque diviene proprietario dei beni vacanti.
Eccezioni alla possibilità di rinuncia
Se in linea di principio la rinuncia alla proprietà immobiliare è ritenuta ammissibile, è necessario evidenziare che vi sono delle eccezioni, in presenza di determinate circostanze.
A tal proposito l’Avvocatura dello Stato, ritiene non ammissibile un atto unilaterale di rinuncia della proprietà di un bene immobile compiuto con il solo scopo egoistico di trasferire sull’Erario i costi necessari per effettuare opere di consolidamento, manutenzione o demolizione o bonifica, con aggravio per l’intera collettività.
L’Avvocatura dello Stato, più nello specifico, afferma che se è un diritto del proprietario quello di liberarsi della proprietà trasferendo il bene non più voluto allo Stato, dall’altro, la rinuncia è nulla qualora l’atto sia compiuto esclusivamente con lo scopo di liberarsi di terreni che presentano evidenti problemi di dissesto idrogeologico, di edifici che devono essere abbattui vista la loro inutilizzabilità, di terreni inquinati in riferimento ai quali non si vuole sostenere spese di bonifica.
Viene meno l’intento elusivo e fraudolento in presenza, invece, di un terreno o di un fabbricato semplicemente non più produttivo.
La volontà di rinunciare alla proprietà o ad altri diritti reali su un bene può dipendere, oltre che da motivi fiscali, anche dall'assenza di interesse e dallo scarso valore assunto dal bene nel corso del tempo. In un contesto di crisi economica, essere titolari di un diritto di proprietà su un immobile può essere particolarmente oneroso e pertanto la rinuncia può essere una scelta opportuna per evitare il pagamento di tasse o spese di manutenzione e gestione.
In caso di rinuncia alla proprietà immobiliare, il bene viene ceduto allo Stato con l’effetto di trasferire i costi di gestione a quest'ultimo.
L’atto di rinuncia è generalmente ritenuto ammissibile, ma deve essere compiuto con le dovute cautele.
Due sono le situazioni in cui ci si può trovare:
- la rinuncia della comproprietà di un bene in comunione;
- la rinuncia di un immobile di cui si è unico proprietario.
Nel caso in cui si voglia rinunciare a un bene che appartiene in comunione a più soggetti e si voglia dunque rinunciare alla propria quota, alla rinuncia non segue l’acquisto della quota da parte dello Stato, ma si verificherà l’incremento delle quote degli altri comproprietari del bene. L’espansione del diritto di proprietà si avrà anche senza il consenso degli altri comproprietari e non potranno opporsi all'accrescimento della parte di loro spettanza.
Qualora gli altri comproprietari non abbiano interesse a tale acquisizione, gli stessi potranno unicamente rinunciare all’intera quota accresciuta. Se il bene dovesse rimane in capo ad uno soltanto dei proprietari, questi potrà rinunciare a sua volta in favore dello Stato.
Rinuncia alla proprietà di immobile di cui si è unico proprietario
In caso di unico proprietario, la rinuncia alla proprietà di un bene immobile comporta il passaggio del diritto in favore dello Stato. La legge non prevede espressamente che il proprietario di un immobile o un terreno possa rinunciare alla sua proprietà.
Tuttavia, tale possibilità si deduce in base a quanto disposto dall'articolo 827 del codice civile, ai sensi del quale i beni immobili, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio dello Stato che dunque diviene proprietario dei beni vacanti.
Eccezioni alla possibilità di rinuncia
Se in linea di principio la rinuncia alla proprietà immobiliare è ritenuta ammissibile, è necessario evidenziare che vi sono delle eccezioni, in presenza di determinate circostanze.
A tal proposito l’Avvocatura dello Stato, ritiene non ammissibile un atto unilaterale di rinuncia della proprietà di un bene immobile compiuto con il solo scopo egoistico di trasferire sull’Erario i costi necessari per effettuare opere di consolidamento, manutenzione o demolizione o bonifica, con aggravio per l’intera collettività.
L’Avvocatura dello Stato, più nello specifico, afferma che se è un diritto del proprietario quello di liberarsi della proprietà trasferendo il bene non più voluto allo Stato, dall’altro, la rinuncia è nulla qualora l’atto sia compiuto esclusivamente con lo scopo di liberarsi di terreni che presentano evidenti problemi di dissesto idrogeologico, di edifici che devono essere abbattui vista la loro inutilizzabilità, di terreni inquinati in riferimento ai quali non si vuole sostenere spese di bonifica.
Viene meno l’intento elusivo e fraudolento in presenza, invece, di un terreno o di un fabbricato semplicemente non più produttivo.
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