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Cancellare i propri debiti con le procedure di sovraindebitamento

E' possibile cancellare i debiti ? Ecco a cosa serve la Legge "Salva Suicidi"

La legge salva suicidi è una norma approvata nel 2012 che permette ai soggetti sovraindebitati di attivare un procedimento per rendere sostenibile la loro situazione finanziaria, per cui, di fronte a un evidente squilibrio tra i debiti e le attuali disponibilità economiche, è possibile mettere a punto un piano di rientro che metta d'accordo debitore e creditori che addirittura preveda la totale "cancellazione" dei debiti mediante la liquidazione del patrimonio e l'esdebitazione dell'incapiente. 
L’obiettivo della legge è dunque quello di fornire degli strumenti che permettono di ridurre o cancellare definitivamente i debiti verso banche, società finanziarie, erario (Agenzia delle Entrate) ed altri creditori.

La procedura si rivolge sia a piccoli impenditori che cittadini privati, ovvero tutti i soggetti che non posseggono alcun patrimonio liquidabile o non sono in grado di saldare i propri debiti. Ma come si attivano queste procedure ? 

L'avvocato Manuel Macrì, esperto di sovraindebitamento, spiega come è possibile uscire dalla situazione di crisi e recuperare la propria serenità.

Le procedure di sovraindebitamento introdotte dalla legge “Salva Suicidi” (oggi aggiornate dal Codice della Crisi di Impresa) sono quattro:
  • il Piano del Consumatore;
  • l'Accordo del Debitore;
  • la Liquidazione dei Beni.
  • L'esdebitazione dell'incapiente
In caso di sovraindebitamento, il nostro studio legale può verificare se ricorrono i presupposti per ottenere i benefici previsti dalla legge 3/2012 e, successivamente, individuare la procedura più adeguata alla situazione debitoria.

In tutti i casi la procedura si svolge sotto il controllo del Giudice: dopo la predisposizione di un piano sotto la guida di un professionista nominato dal Tribunale, l’istanza viene sottoposta alla verifica del giudice e, se ritenuta ammissibile, il Tribunale concede al debitore di pagare mediante il piano rateale presentato, disponendo la cancellazione dei debiti che non possono essere saldati.

Come funziona l'Accordo con i creditori e il Piano del Consumatore ?

La procedura dall'Accordo con i creditori (oggi Concordato minore) comporta che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale e con rateazioni, purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo che deve essere approvata con il voto favorevole dei titolari di almeno il 60% dei crediti.  
Analogo scopo ha il Piano del consumatore, con la differenza che in questo caso non è necessario l'assenso dei creditori, ma il piano può essere omologato (cioè reso efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base della valutazione del Tribunale.

Sia la proposta di accordo di accorso del debitore, sia il piano del consumatore, non comportano necessariamente la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.

Il debitore può proporre il pagamento ridotto dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con la cessione di crediti futuri e/o attraverso la prestazione di garanzie da parte di terzi. Ovviamente, il debitore dovrà documentare la propria consistenza patrimoniale e indicare gli elementi a sostegno della fattibilità dell'accordo o del piano che egli propone.
Qualora sia necessario a tal fine l'intervento di terzi che offrano garanzie, occorre acquisire il loro consenso scritto con l’indicazione dei redditi o beni che essi mettono a disposizione.

Dopo il deposito della richiesta inizierà il procedimento teso a verificare se sussistono le condizioni per l'omologazione (cioè il provvedimento che rende vincolante l’accordo o il piano per tutti i creditori).

Il procedimento ha connotazioni diverse per la proposta di accordo e per il piano del consumatore.

Una volta formalizzata la proposta di accordo il Tribunale provvede all'interpello di tutti i creditori al fine di raccogliere il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dell'ammontare dei debiti.

L'omologazione del piano del consumatore è invece più semplice, ma comporta anch'essa la convocazione dei creditori per la loro audizione (sebbene non per la raccolta di un consenso al piano). Con il decreto che fissa l’udienza il Giudice dispone la sospensione delle azioni esecutive in caso di proposizione di un “accordo” mentre può sospendere le stesse in caso di proposizione di un “piano del consumatore”, solo qualora “la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano”.

Il giudice omologa il piano quando:
verifica  la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili ecc.);
esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;
esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Nel corso della procedura di omologa del “piano” ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza del piano. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del consumatore.

Una volta omologato, l’accordo/piano del consumatore è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta (in caso di accordo) o è stato omologato il piano mentre i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell’accordo/piano.

Gli effetti dell’accordo o della omologazione possono cessare in caso di mancato rispetto dell'accordo o del piano del consumatore e la conseguenza, in alcuni casi, sarà la conversione automatica della procedura di composizione della crisi nella procedura di liquidazione dei beni del debitore.

Come funziona la liquidazione del patrimonio?

La liquidazione del patrimonio (oggi liquidazione controllata) è una procedura riservata ai debitori insolventi (cioè che non sono definitivamente in grado di pagare tutti i propri debiti) non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere, ecc.) che comporta la messa disposizione di tutti i beni e degli eventuali crediti e la nomina di un liquidatore con il compito di vendere i beni, esigere o cedere i crediti, realizzare il valore economico del tutto e distribuirlo ai creditori nei 4 anni successivi all'avvio della procedura.

La procedura per ottenere la liquidazione dei beni comporta che:

- essa abbia ad oggetto tutti i beni del debitore e/o quanto ecceda dal suo reddito decurtato di quanto necessario per provvedere al mantenimento di se stesso e della sua famiglia;

- restino esclusi solo i beni assolutamente impignorabili e i crediti alimentari e di mantenimento limitatamente a quanto occorre per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;

- ricadano nella liquidazione anche i beni eventualmente sopravvenuti nel corso dei 4 anni successivi al deposito della domanda, dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e conservazione;

- verrà nominato un liquidatore che avrà il compito di predisporre un programma di liquidazione e dare attuazione allo stesso e cioè alla vendita a condizioni di mercato di tutto il compendio patrimoniale sottoposto alla procedura e a distribuire il ricavato fra i creditori. 

A seguito della procedura di liquidazione del patrimonio (la cui durata è di 4 anni) il debitore può chiedere al Tribunale l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui.

L'esdebitazione: una seconda possibilità

L'esdebitazione è la procedura che permette di ottenere la cancellazione totale dei debiti residui . Tale procedura è riservata ai soggetti che terminano correttamente la procedura di liquidazione del patrimonio oppure ai soggetti che non possono accedere alla liquidazione in quanto non possiedono alcun bene da liquidare o alcuna utilità da offrire ai creditori. 

Si tratta di una grandissima opportunità che viene offerta, per una sola volta nel corso della vita, ai soggetti sovraindebitati e che consente una seconda chance.

Infatti, in caso di accoglimento della domanda il Tribunale cancella definitivamente i debiti non pagati integralmente, attribuendo al debitore la possibilità di ripartire da zero. 

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