sede uffici: via XII Ottobre 1 (Genova) - via G. Mengoni 4 (Milano). Tel. 010.646.52.67

 CLICCA QUI PER PRENOTARE UNA CONSULENZA

Lo scioglimento del matrimonio: gli effetti patrimoniali della separazione e del divorzio



Quando il matrimonio entra nella fase patologica, giungendo al capolinea con la separazione e il divorzio, esso causa una serie di effetti non trascurabili sul piano patrimoniale.

La crisi dell’unione tra coniugi, infatti, fa discendere diverse conseguenze sia sul piano personale che sulla ricchezza familiare. Per tale motivo, è fondamentale rivolgersi ad un professionista che possa assistervi con un approccio multidisciplinare al diritto di famiglia e alla tutela patrimoniale nella delicata fase di scioglimento del matrimonio.

Separazione consensuale e giudiziale: la scelta della procedura da seguire

Quando i coniugi realizzano di non voler più convivere sotto lo stesso tetto, mettendo fine alla vita matrimoniale, possono intraprendere due percorsi: procedere di comune accordo limitando i litigi, le tensioni familiari e le spese legali con un accordo consensuale, oppure ricorrere alla separazione giudiziale in Tribunale. In quest’ultimo caso, le questioni patrimoniali vengono definite con la sentenza di separazione.

Questo significa, in termini pratici, che è possibile ottenere il divorzio:

  • nel termine breve di 6 mesi se la separazione è intervenuta consensualmente
  • nel termine più lungo di 12 mesi se vi è stata separazione giudiziale

Ma cosa succede al patrimonio dei coniugi quando arriva la crisi? Per venire incontro alle esigenze di coloro che si trovano in questa situazione, abbiamo elaborato una serie di risposte alle domande più comuni.

La comunione legale dei beni: cosa succede con lo scioglimento ?

È noto che, a partire dalla riforma del 1975 ed in mancanza di scelta di un diverso regime, la comunione legale si instaura automaticamente con la celebrazione del matrimonio. Pertanto, qualora i coniugi vogliano optare per la separazione dei beni, devono dichiararlo esplicitamente al momento del matrimonio. In tal caso, il ministro di culto o l’ufficiale di stato civile accoglieranno la decisione rendendola effettiva per tutta la durata dell’unione (salvo modifiche successive da effettuare con apposita convenzione notarile).

Lo scioglimento della comunione legale si ha nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dinanzi al Presidente e, da tale momento, ciascuno dei coniugi può chiedere la divisione dei beni. La legge prevede la divisione di attività e passività in parti uguali, mentre i beni indivisibili devono essere venduti e il ricavato equamente distribuito, salvo il caso di mancato accordo, a seguito del quale sarà necessario l’intervento del giudice per stabilire la spartizione del quantum.

Beni oggetto della comunione: quali sono?

Tra i beni che rientrano nella comunione dei beni, ricordiamo:

  • tutti gli acquisti effettuati dai coniugi congiuntamente o separatamente durante il matrimonio;
  • i frutti relativi ai beni appartenenti a ciascun coniuge come i prodotti dei terreni coltivati che hanno ereditato o che sono stati acquistati prima del matrimonio, i dividendi azionari, i canoni di locazione o gli interessi sui titoli di Stato eventualmente posseduti;
  • le aziende costituite da entrambi dopo il matrimonio o gestite in modo comune (se l’azienda apparteneva a uno solo dei due coniugi prima del matrimonio, si considerano oggetto della comunione solo gli incrementi e gli utili).

Quali sono i beni che non rientrano nella comunione legale?

Tra i beni che non rientrano nella comunione, considerati beni personali, vi sono:

  • tutti i beni ricevuti in eredità o in donazione anche dopo al matrimonio;
  • i beni di cui i coniugi erano proprietari anteriormente al matrimonio,
  • oggetti e beni strettamente personali;
  • beni che occorrono per esercitare la professione, ad esclusione di quelli che servono per condurre l’azienda oggetto di comunione;
  • la pensione ottenuta per avvenuta perdita della capacità lavorativa, sia parziale che totale;
  • beni acquistati con la vendita o con lo scambio di beni personali.

Se la causa di separazione è in itinere e i coniugi si trovano in regime di comunione dei beni, i titoli, il conto corrente e i restanti rapporti patrimoniali è importante verificare la titolarità. Se questi sono intestati a un solo soggetto, l’altro coniuge non ha diritto a ottenere la sua quota fino allo scioglimento della comunione. Questo significa che fino al momento dello scioglimento, ciascun coniuge può gestire in modo legittimo i titoli e i conti personali senza che l’altro possa pretendere alcunché.

E in caso di separazione dei beni?

Con il regime di separazione dei beni, la situazione che si verifica al momento della separazione è la stessa di quella anteriore al matrimonio. Ciascun coniuge mantiene non solo la titolarità, ma anche l’esclusivo godimento dei beni acquistati prima o durante il matrimonio.

Un'ipotesi particolare riguarda i coniugi che pur avendo scelto la separazione dei beni, sono intestatari di uno stesso conto corrente o di altri beni mobili: in questo caso potranno provare con fatture, documenti o testimonianze la quota di propria spettanza. In difetto di prove, il giudice li dividerà al 50%.

A chi spetta il diritto di abitazione presso la casa familiare?

In presenza di prole, il diritto di continuare a vivere nella casa familiare spetta al genitore al quale i figli sono stati affidati o con cui convivono, nonostante la maggiore età. Questo significa che quando ci sono figli, l’interesse superiore di questi ultimi supera il diritto di proprietà sull’immobile, il regime patrimoniale preesistente o la titolarità del contratto di locazione.

Nel caso in cui uno dei coniugi rivendichi il diritto di riprendersi i mobili che ha acquistato a proprie spese, potrà riaverli sempre nel rispetto del diritto preminente dei figli a vivere in modo sereno e agiato. Ne deriva che l’assegnazione della casa ricomprende anche gli arredi, i mobili e gli elettrodomestici indipendentemente dal titolare del diritto di proprietà, con l’unica eccezione dei beni strettamente personali, i beni definiti "voluttuari" e quelli occorrenti all’esercizio della professione. Nel caso in cui il coniuge assegnatario dovesse traslocare, l’orientamento prevalente ritiene che l’altro soggetto possa riottenere i beni che gli appartengono, chiedendo la divisione di quelli comuni.

Un problema può verificarsi nel caso di affido separato, quando cioè uno o più figli vengono affidati al padre e gli altri al padre: il giudice deciderà tenendo conto la situazione specifica, valutando le esigenze affettive, scolastiche, l’età di ciascun figlio e lo stato di salute. In assenza di prole, infine, l’immobile verrà assegnato all’effettivo proprietario salvo accordi diversi.

Stabilito il soggetto assegnatario della casa, ci si chiede se quest’ultimo possa affittarla a terzi. Ebbene, giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che l’affidatario debba abitarla in modo effettivo e continuativo per mantenerne il diritto, senza poterla dare in locazione né in comodato d’uso a terzi.

Assegno di mantenimento: come funziona?

Quando i coniugi si separano, il giudice deve stabilire chi tra i due dovrà eventualmente versare l'assegno di mantenimento, garantendo al meno abbiente lo stesso tenore di vita condotto durante la convivenza.

L’assegno di mantenimento viene concesso solo quando, al coniuge che lo richiede, non sia anche addebitata la separazione. Dall’assegno di mantenimento va distinto l’assegno di divorzio, che ha ad oggetto l’obbligo di uno dei coniugi di versare all’altro un assegno periodico "quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive". La ratio dei due assegni è molto diversa: mentre infatti quello di mantenimento serve ad assicurare al coniuge meno abbiente il medesimo tenore di vita che conduceva durante la vita matrimoniale, bilanciando lo stato economico di entrambi nella fase precedente al divorzio, l’assegno divorzile invece viene disposto nel momento in cui gli effetti dell’unione matrimoniale vengono annullati dalla sentenza di divorzio. In quest’ultimo caso non si parla né di bilanciamento della situazione economica né di mantenimento dello stesso tenore di vita precedente, ma piuttosto di garantire l’autosufficienza economica, ricompensando il coniuge beneficiario del contributo che ha fornito per formare il patrimonio familiare. La giurisprudenza prevalente è concorde nel ritenere che l’assegno divorzile svolge una funzione compensativa e assistenziale, finalizzata al conseguimento di un reddito proporzionato al contributo prestato dal coniuge economicamente più debole nel compimento e nella realizzazione della vita familiare.

Quando ricorrono giustificati motivi per modificare le condizioni di separazione, il coniuge che versa l’assegno può chiedere al giudice di ridurre l’importo, anche quando lo stesso assegno è stato determinato in modo consensuale. Secondo la Cassazione, inoltre, la riduzione dell’assegno è ammessa anche quando al coniuge beneficiario venga assegnata la casa.

Per quanto riguarda la determinazione dell’importo dell’assegno, i coniugi hanno la possibilità di presentare al giudice la dichiarazione dei redditi e tutta la documentazione che dia prova del proprio patrimonio o del reddito percepito. Quando uno dei coniugi contesta il reddito dell’altro, il giudice ha facoltà di disporre le indagini servendosi della polizia tributaria. La valutazione del giudice viene fatta anche tenendo conto del tenore di vita tenuto durante il vincolo matrimoniale e stabilendo in via preventiva un criterio di adeguamento automatico dell’assegno.

Come cambiano i diritti successori dopo il divorzio?

Con la sentenza di divorzio si perdono tutti i diritti ereditari, salvo il caso in cui il coniuge con diritto di mantenimento si trova in stato di bisogno. In questo caso. egli può fare richiesta di un assegno da versare periodicamente a carico dell’eredità. Per stabilire l’importo, il giudice terrà conto del valore delle somme ottenute con l’eredità, degli altri eredi, dello stato di bisogno e della pensione di reversibilità eventualmente percepita.

L’importanza di affidarsi ad un professionista esperto

Quando il sentimento finisce, è fondamentale rivolgersi ad un professionista che possa assistervi nella delicata fase di scioglimento del matrimonio. Infatti, la scelta del professionista sbagliato, soprattutto in presenza di grandi patrimoni, può avere gravi conseguenze economiche e psicologiche. L'avvocato Manuel Macrì, esperto in diritto di famiglia e in tutela del patrimonio, è in grado di fornire assistenza e consulenza a 360 gradi e ogni questione è trattata con professionalità, tatto e competenza.

Devi affrontare la separazione o il divorzio ?
Affidati ad un avvocato esperto


Telefono: 010.646.52.67 


ULTIME NOVITA' DAL MONDO GIURIDICO